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Compiti istituzionali:
Gli Ordini professionali sono Enti pubblici non economici
autonomi che si reggono sui contributi che gli iscritti all'Albo versano
annualmente.
I compiti dell'Ordine professionale sono i seguenti(Art. 3 del D.L.C.P.S. del
13/09/1946):
- compilare e tenere aggiornato l'Albo dell'Ordine;
- vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- designare i rappresentanti dell'Ordine presso Commissioni, enti ed
organizzazioni di carattere provinciale e comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti;
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi
professionisti iscritti all'Albo, per fa rispettare il codice deontologico,
che il farmacista è tenuto a seguire nell'esercizio della professione;
- stabilire l'importo della quota di iscrizione;
- interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o
fra sanitario e soggetti diversi, procurando la conciliazione della vertenza
e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie
stesse.
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