FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI
CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA
TESTO APPROVATO dal C.N. il 19.6.2007
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE28271005 – CODICE FISCALEn° 00640930582
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INDICE
Presentazione pag. 3
TITOLO I OGGETTO EAMBITO DI APPLICAZIONE(artt. 1 e 2) pag. 4
TITOLO II |
PRINCIPIEDOVERIGENERALI(artt. 3-10) |
pag. 4 |
Capo I |
DOVERI GENERALIDELFARMACISTA(artt. 3e 4) |
pag. 4 |
Capo II |
OBBLIGHIPROFESSIONALI DELFARMACISTA (artt.5–10) |
pag. 5 |
TITOLO III RAPPORTI CON I CITTADINI(artt. 11 e 12) pag. 7
TITOLO IV RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARIEGLI ALTRI SANITARI(artt. 13-15) pag. 7
TITOLO V RAPPORTI PROFESSIONALI CONI COLLEGHIE I TIROCINANTI(artt. 16-18) pag. 8
TITOLO VI RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE (art.19) pag. 9
TITOLO VII PUBBLICITÀE INFORMAZIONESANITARIA(art. 20) pag. 9
TITOLO VIII ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLAFARMACIA(artt.21-28) pag. 10
TITOLO IX ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA (artt. 29-30) pag. 11
TITOLO X ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLESTRUTTURESANITARIE PUBBLICHEO
PRIVATE(artt.31-32) pag. 12
TITOLO XI |
ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL’AMBITODELLADISTRIBUZIONE |
|
|
INTERMEDIA(art. 33) |
pag. 12 |
TITOLO XII |
VENDITADIMEDICINALI TRAMITEINTERNET |
|
|
EPRODOTTI DIVERSI DAIMEDICINALI(artt. 34 e 35) |
pag. 13 |
TITOLO XIII |
RISERVATEZZAESEGRETOPROFESSIONALE(art.36) |
pag. 13 |
TITOLO XIV INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO(art. 37) pag. 13
Appendice pag. 15
2
Presentazione
Riformulare le norme del Codice deontologicoallalucedel nuovo contesto normativo, senza tuttavia intaccarnelospirito,ivalorieticieledisposizionidiprincipiorelativealdecoro,alladignitàealle prerogativedelleprofessionedifarmacista,nellaconvinzionechetaliprincipicostituiscano le basisu
cuifondareun’efficacepoliticadirilanciodellaprofessione.
Èquestol’atteggiamentoconilqualelaFederazionedegliOrdinihaprovvedutoallarevisionedella Carta dei doveri della professione, resa necessaria dalle importanti trasformazioni intervenute nel tessuto delle norme che regolano la distribuzione del farmaco e dalle sollecitazioni dell’Autorità garanteperilmercatoelaconcorrenza.
La nuova edizione del Codice deontologico, che oggi si consegna alle Colleghe e ai Colleghi, è incentratasuprincipieticiforti,piùchesuindicazionididettaglio,eribadisceilquadroirrinunciabile
dicontenutievalorichedovrannoessereguidaemodellodicomportamentoperognifarmacista nell’esercizioprofessionale,qualechesiailcontestodov’essoèrealizzato.
È profonda convinzione della Federazione degli Ordini che, nel magma delleincertezze di contesti e regolechecambiano,lapossibilitàdiriferirsiaunquadrodiriferimentoeticocertoeinattaccabile rappresentiperifarmacistiunagaranzia–forsel’unica–perpoter continuareaessereanchein futuroquelchesonosemprestati:professionistialserviziodellatuteladellasalutedeicittadini.
Giacomo Leopardi
Presidente Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani
3
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1Definizioni
1. L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.
2.IlCodicedeontologicoèlostrumentodiriferimentodell’Ordineprofessionaleeraccoglie
le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro dellaprofessione del farmacista.
Art. 2 Ambitodiapplicazione
1.Tuttiifarmacistiiscrittiall’Albosonotenutiaconoscereeosservarelenormeeiprincipi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell’eserciziodellaprofessione,unacondottaconsonaalproprioruolo,taledanonportare
in nessun caso discredito alla professione.
TITOLO II
PRINCIPIE DOVERI GENERALI
CAPO I
DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA
Art. 3
Libertà, indipendenza e dignità della professione
1. Il farmacista deve:
a) dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, d’aver letto il Codice deontologico;
b) rispettare i principi del giuramento professionale;
c) operareinpienaautonomiaecoscienzaprofessionale,conformementeaiprincipieticie tenendo sempre presenti i diritti delmalato e il rispetto della vita;
d) osservaregliindirizzidinaturaprofessionaleedeontologicaenunciatidallaFederazione
Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.
2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
a) l’esercizio abusivo della professione;
b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile.
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Art. 4
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari
1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali.
2.Ilfarmacistapartecipaacampagnediprevenzioneedieducazionesanitariapromosseo organizzatedallecompetentiAutoritàdiconcertoconlaFederazioneNazionaledegliOrdini
dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.
CAPO II
OBBLIGHIPROFESSIONALIDELFARMACISTA
Art. 5
Distintivo professionale e camice bianco
1. Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale.
2.Ildistintivoprofessionalepuòessereutilizzatosolodagliiscrittiall’Albocheesercitano
la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
3. Il distintivo professionaledel farmacista è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine provinciale.
4. Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il camice bianco sianoprerogativa esclusiva del farmacista.
Art. 6
Dispensazione e fornituradei medicinali
1.Ladispensazionedelmedicinaleèunattosanitario,atuteladellasaluteedell’integrità psico-fisica del paziente.
2.Ladispensazioneelafornituradiqualunquemedicinalesonoprerogativaesclusivadel farmacista,cheassolvepersonalmenteataleobbligoprofessionaleeneassumelarelativa responsabilità.
Art. 7
Preparazione galenica dimedicinali in farmacia
1. La preparazione galenica di medicinali è prerogativaesclusivadelfarmacista in farmacia.
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2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.
Art. 8Farmacovigilanza
1.Ilfarmacistaconcorreallatuteladellasalutepubblicaattraversounapuntualeosservanza delle norme di farmacovigilanza.
Art. 9
Formazione permanente e aggiornamentoprofessionale
1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
3.Ilfarmacistapartecipaalleiniziativegratuitediformazionepermanenteeaggiornamento professionaleallequalilaFederazioneNazionaledegliOrdinideiFarmacistiol’Ordinedi appartenenza abbiano previsto la partecipazione.
Art. 10
Uso inappropriato, abuso e usonon terapeutico dei medicinali
1.Alfarmacistaèvietato,inqualsiasimodo,consentireoagevolarelasomministrazione,a uominioanimali,didrogheodialtresostanzefarmacologichee,comunque,l’usodimetodi
o prodotti, a fini di doping.
2. Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinaliodialtriprodottichepossanocomportarealterazionidell’equilibriopsico-fisico
del paziente.
3.Ilfarmacistapromuovel’automedicazioneresponsabileescoraggial’usodimedicinalidi automedicazionequandonongiustificato da esigenze terapeutiche.
4. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abusoo uso non terapeuticodi medicinali.
TITOLO III RAPPORTI CON I CITTADINI
Art. 11
Libera scelta della farmacia
1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscanoildirittodiliberasceltadellafarmaciadapartedeicittadinisancitodall’art.15 della legge 475/1968.
Art. 12
Attivitàdiconsiglioediconsulenza
1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARIEGLIALTRISANITARI
Art. 13
Rapporti con le altre professioni sanitarie
1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
2.Ilfarmacista,nell’eserciziodellaprofessionedeveattenersialprincipiodelrispettonei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l’operato.
Art. 14
Comparaggio e altri accordi illeciti
1.Irapporticonisanitariabilitatiallaprescrizione di medicinali non devonoesseremotivati
e condizionati da interessi o vantaggi economici.
2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesiin cui ciò non costituisca comparaggio.
3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accorditendentiapromuoverelavenditadimedicinalifinalizzataadunlorousoincongruo
o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne unillecito vantaggio.
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Art. 15
Divietodiaccaparramentodiricette
1.Ilfarmacistanondevepromuovere,organizzareoaderireainiziativediaccaparramento
di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
TITOLOV
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHIE I TIROCINANTI
Art. 16
Dovere di collaborazione
1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2.Ilfarmacistacheaccoglieitirocinanti,concorre,diconcertoconl’Universitàel’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.
Art. 17
Controversie professionali
1. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione,sonosottoposteallavalutazionedell’Ordineprofessionale,primadiadirele
vie legali.
Art. 18
Comportamentinoncorretti
1. E’ deontologicamente sanzionabile:
a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
b) indurreicolleghi,anchepropricollaboratori,acomportarsiinmodononconformealle disposizionichedisciplinanol’eserciziodellaprofessioneoinmodononconformealla deontologiaprofessionale;
c) porreinesserequalsiasiformadidiscriminazione,molestiaomobbingneiconfrontidi colleghioaltrilavoratori.
TITOLOVI
RAPPORTI CON L’ORDINEPROFESSIONALE
Art. 19
Dovere di collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale.
2.Ilfarmacistahal’obbligodisegnalareall’Ordinediappartenenzaogniiniziativatendente
a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professioneo comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
TITOLOVII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONESANITARIA
Art. 20
Principi
1.Lapubblicitàdellaprofessionedifarmacistael’informazionesanitariasonoconsentite
nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazionedellapubblicità,ilfarmacistaètenutoatrasmetterneilcontenutoall’Ordine
di appartenenza.
2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3.Ilfarmacistanonpuòaccettarenéproporrel'esposizionedicomunicazionipubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.
4.Lapubblicitàdellafarmaciaèconsentitaeliberanelrispettodeiprincipidicorrettezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.
5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
TITOLOVIII
ATTIVITA’ PROFESSIONALENELLAFARMACIA
Art. 21
Principi
1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditoresono indissociabili.
Art. 22
Organizzazione dell’esercizio
1.Iltitolareodirettoredellafarmaciadevecurarechel’eserciziosiaorganizzatoinmodo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari.
Art. 23
Insegna della farmaciae cartelli indicatori
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura “farmacia”.
2.Icartelliindicatori,daintendersiesclusivamentecomeicartellicheindicanoladirezione
eladistanzaperraggiungerelafarmaciapiùvicina,ancheinformadifrecciadirezionale, devonoessereinstallatinell'ambitoterritorialedellasedefarmaceuticadipertinenzaprevista
in pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia
Art. 24
Medicinalisoggetti a prescrizione medica
1.Ilfarmacistadeverespingerelerichiestedimedicinalisenzalaprescrittaricettamedicao veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2.Sonofattisalviicasiincuiricorra,aisensidelleleggivigenti,lostatodinecessitàper salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Art. 25
Divieto di detenere e dispensaremedicinalinon autorizzati
1.Ilfarmacistanonpuòdetenerenédispensare,népromuoveremedicinaliindustrialinon autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
10
Art. 26
Controllosullaricetta
1.Laspedizionedellaricettamedicapresupponecertezzanelfarmacistaesicurezzaperil paziente.Incasodiprescrizionedubbia,ilfarmacista,primadispedirelaricettaètenutoa prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
2. Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia rispettato i limiti previsti dall’art. 5 della legge 94/1998.
Art. 27
Violazionedi norme convenzionali
1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.
Art. 28
Consegna a domicilio dei medicinali
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2.Ilfarmacistacheponeinessereiniziativediconsegnaadomiciliodeimedicinalideve garantirechetaleserviziosiasvoltonelrispettodiquantoprevistodagliartt.11,12e36e assicurarecorrettecondizionidi conservazione dei medicinali.
TITOLO IX
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 29
Principi di comportamento
1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia e indipendenzaprofessionale.
Art. 30
Farmacista informatore tecnico scientifico
1.Ilfarmacistainformatoretecnicoscientificodevepromuoverelacorrettaconoscenzadei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
11
TITOLOX
ATTIVITA’ PROFESSIONALENELLESTRUTTURESANITARIEPUBBLICHEO PRIVATE
Art. 31
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
1.Ilfarmacistacheesercitalaprofessionenellestrutturesanitariepubblicheeprivatedeve agiresuunpianodiparidignitàeautonomiaconglialtrisanitariecolleghiconiqualideve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
2.Neirapporticonicolleghidifarmaciepubblicheoprivatedevefavorireloscambiodi informazionichepossanoconsentirelarealizzazionediun’assistenzafarmaceuticaadeguata alle necessità sanitarie nel tempoe nei luoghi in cui si opera.
Art. 32
Controllosulladispensazione dei medicinali
1.Ilfarmacistacheesercitalaprofessionenellestrutturesanitariepubblicheeprivatedeve vigilarescrupolosamenteaffinché,ovesiaprevistaladispensazionedirettadelfarmacoal paziente,questasiaeffettuatasoltantodafarmacistienelrispettodiquantoprevistodall’art.
11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle strutture
farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista.
TITOLOXI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
Art. 33
Doveri del direttore tecnico responsabile
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinalisianocedutiesclusivamenteasoggettiautorizzatialladistribuzioneall’ingrosso
oallavenditadirettadimedicinali,allefarmacieeagliesercizidicuiall’art.5dellaLegge
248/2006 autorizzati dalla legge.
12
TITOLOXII
VENDITA DI MEDICINALITRAMITEINTERNET E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI
Art. 34
Vendita dimedicinalitramiteinternet
1.Nonèconsentitaalfarmacistalacessione,tramiteInternetoaltreretiinformatiche,di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.
Art. 35
Prodotti diversi dai medicinali
1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agireinconformitàconilruolosanitariosvolto,nell’interessedellasalutedelcittadinoe dell’immagine professionale del farmacista.
TITOLOXIII
RISERVATEZZAE SEGRETO PROFESSIONALE
Art. 36
Riservatezza e segreto professionale
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenzaperragionedellasuaattivitàprofessionale,oltrecheunobbligogiuridicoèun imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.
TITOLOXIV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 37
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
13
2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal
ConsiglioDirettivodell’Ordinediappartenenza.
3.Ilfarmacistaèsottopostoallavigilanzadeontologicadapartedell’Ordinenelcuiambito provinciale esercita l’attività professionale.
4.L’Ordineprofessionalepuòconvocareifarmacistiesercentinell’ambitodellaprovincia
disuacompetenza,avendocuradiinformareilpresidentedell’Ordinepressocuiilsanitario
è iscritto.
5. E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimentioordinanzelegittimamenteemanatidallecompetentiautoritàperragionidi igiene o sanità pubblica.
6.E’sanzionabilequalsiasiabusoomancanzanell’eserciziodellaprofessioneecomunque qualsiasicomportamentocheabbiacausatoopossacausareundisserviziooundannoalla salute del cittadino.
14
APPENDICE
Art. 3, comma 1, lettera b), del Codice Deontologico
GIURAMENTODEL FARMACISTA
Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 15.12.2005
GIURO DI ESERCITARE L’ARTEFARMACEUTICAINLIBERTÀE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIAPROFESSIONALE;
II
DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL’UMANA SOLIDARIETÀ;
III
DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORODIGNITÀ;
IV
DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀPROFESSIONALIEALLEDOTIMORALIDICUISAPRÒDAREPROVA
EDIEVITARE,ANCHEALDIFUORIDELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE,OGNI ATTOECOMPORTAMENTOCHEPOSSANOLEDEREILPRESTIGIO,LADIGNITÀ
E IL DECORODELLAPROFESSIONE FARMACEUTICA.
LO GIURO
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Art. 3, comma 2, lettera b), del Codice Deontologico
Atti di concorrenza sleale
Art. 2598 c.c.
Fermeledisposizionicheconcernonolatuteladeisegnidistintiviedeidirittidibrevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di unconcorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3)sivaledirettamenteoindirettamentediognialtromezzononconformeaiprincipidella correttezza professionale e idoneo adanneggiare l'altrui azienda.
Art. 5, comma 2, del Codice Deontologico
La figura del farmacista è espressamente prevista per legge nelle seguenti strutture:
¨ farmacie private
TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART. 122
Lavenditaalpubblicodimedicinaliadoseoformadimedicamentononèpermessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della venditaalpubblico,ancheimedicamenticompostielespecialitàmedicinali,messiin commerciogià preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la
indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore è punito con la sanzioneamministrativa da lire 100.000 a 1.000.000
ART. 378
Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile,inconformitàaldispostodell'art.121,unfarmacistainscrittonell'albo professionale.
16
DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 233
ART. 8
Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
¨ farmacie comunali
TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART. 121
Le farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale.
Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.
Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto.Ilprovvedimentodel prefetto è definitivo.
Ancheallefarmacie,adibiteadesclusivoserviziointernodegliistitutimilitari,deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.
ART. 378 (vedi sopra)
Legge 2 aprile 1968, n. 475
ART. 10
Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.
Entro20giornidallapubblicazionesulfoglioindicatoalcommaprecedentedeldecretoche dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.
L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmaciadandoneimmediatacomunicazionealmedicoprovinciale.Inmancanzadi tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade
dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazionecomunale,entrotrentagiornidalladatadiricevimentodell'attodi approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esamial posto di farmacista direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate,siapplical'articolo32del decretodelPresidentedellaRepubblica
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzionedapartedell'amministrazioneospedaliera,questadevedeliberare,entro30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato
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provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esamialpostodifarmacistadirettore,inbaseallevigentidisposizionisuiconcorsi,
per farmacisti ospedalieri.
Èinfacoltàdell'amministrazioneospedalieraaffidareladirezionedellafarmaciaad unodeiproprifarmacistiiscrittiall'alboprofessionaleesemprechéassuntoaseguito
di concorso per farmacisti ospedalieri.
¨ farmacie ospedaliere e nelle farmacie interne delle case di cura
TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART. 378 (vedi sopra)
¨ farmacie militari
TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART. 121 (vedi sopra)
¨ istituti di pena
Legge 9 ottobre 1970, n. 740
ART. 43
I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.
Essihannoleattribuzioniprevistedairegolamentipergliistitutidiprevenzioneedi pena.
Leprestazioniprofessionalireseinconseguenzadelconferimentodell'incaricosono disciplinate dalle norme della presente legge.
Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, né alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.
IlnumerodeifarmacistiedeiveterinariincaricatièquellorisultantedallatabellaD
allegata alla presente legge.
¨ presso i grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari
DLgs 6 aprile 2006, n. 193
ART. 70
1.Lavenditaaldettagliodimedicinaliveterinarièeffettuatasoltantodafarmacistiin farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.
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2. In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolaridiautorizzazionealcommercioall'ingrossoeifabbricantidipremisceleper alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimentimedicamentosiaititolaridegliimpiantidicuiall'articolo65,lepremiscele
per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impiantidiallevamentoautorizzatiallafabbricazionedimangimimedicatiaisensi
del decreto legislativo3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita direttadimedicinaliveterinariinconfezionidestinateesclusivamenteadanimalida
compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico- veterinaria.
3.L'autorizzazioneall'eserciziodell'attivitàdivenditadirettadimedicinaliveterinari
è rilasciata dalla regione e dalla provincia autonoma o dagli organi da esse individuati,secondomodalitàdallestessestabiliteeacondizionecheilrichiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:
a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali
veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66;
b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laureainfarmaciaoinchimicaetecnologiafarmaceutiche,aisensidella legge19 novembre 1990, n. 341,esuccessivemodificazioni,chenonabbiariportatocondanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della
vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.
4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione:
a) il certificato di iscrizione della persona di cui al comma 3, lettera c), all'albo professionale dei farmacisti;
b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 3, lettera c), con la precisazione di altri eventuali incarichipresso altre sedi;
c) l'indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita diretta;
d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta.
5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazionedi cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Il responsabiledelprocedimentopuòrichiedereunaintegrazionedelladocumentazione
dicuialcomma2;intalecaso,ilterminedinovantagiorniprevistoperilrilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la
domanda di autorizzazione si considera accolta.
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6.Nelcasoincuil'eserciziodell'attivitàdivenditadirettadimedicinaliveterinarisia effettuatoinpiùmagazziniconsedidiverse,l'autorizzazionedicuialcomma1,deve essere richiesta per ognuno di essi.
7.L'autorizzazionedeveindicarealmenolegeneralitàdeltitolareedelresponsabile dellavendita,lasede,igiornieglioraridivendita,nonchéletipologiedimedicinali
veterinaricheformanooggettodell'attivitàedètrasmessaincopiaalMinisterodella salute, che l'annota in apposito elenco.
8.Leautorizzazionigiàrilasciateprimadell'entratainvigoredelpresentedecretoe conformi alla previgente normativa, mantengono la loro efficacia, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.
9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non è richiesto per i fabbricanti di
premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.
¨ negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione
medica.
DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248
ART. 5
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge18settembre2001,n.347,convertito,conmodificazioni,dalla legge
16novembre2001,n.405,edituttiifarmacioprodottinonsoggettiaprescrizione medica,previacomunicazionealMinisterodellasaluteeallaregioneincuihasede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2.Lavenditadicuialcomma1èconsentitadurantel'orariodiaperturadell'esercizio commercialeedeveessereeffettuatanell'ambitodiunappositoreparto,allapresenza
e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'eserciziodellaprofessioneediscrittialrelativoordine.Sono,comunque,vietatii concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventiadoggettofarmaci.
3.Ciascundistributorealdettagliopuòdeterminareliberamenteloscontosulprezzo indicatodalproduttoreodaldistributoresullaconfezionedelfarmacorientrantenelle categoriedicuialcomma1,purchéloscontosiaespostoinmodoleggibileechiaro
al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contrariaènulla.Sonoabrogatil'articolo 1,comma4,del decreto-legge27maggio
2005,n.87,convertito,conmodificazioni,dalla legge26luglio2005,n.149,edogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4.Allaletterab)del comma1dell'articolo105del decretolegislativo24aprile2006,
n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia
20
all'ingrossofarmacididetenerealmenoil90percentodellespecialitàincommercio nonsiapplicaaimedicinalinonammessiarimborsodapartedelserviziosanitario nazionale,fattasalvalapossibilitàdelrivenditorealdettagliodirifornirsipressoaltro grossista.».
5.Al comma1dell'articolo7della legge8novembre1991,n.362,sonosoppressele
seguentiparole:«chegestiscanofarmacieanteriormentealladatadientratainvigore dellapresentelegge»;alcomma2delmedesimoarticolosonosoppresseleseguenti parole:«dellaprovinciaincuihasedelasocietà»;alcomma1,letteraa),dell'articolo
8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7della legge 8 novembre 1991,n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9.Aseguitodiacquistoatitolodisuccessionediunapartecipazioneinunasocietà
dicuialcomma1,qualoravenganomenoirequisitidicuialsecondoperiododel comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10.Ilterminedicuialcomma9siapplicaancheallavenditadellafarmaciaprivata
dapartedegliaventicausaaisensidel dodicesimocommadell'articolo12della legge
6-ter.Dopoil comma4dell'articolo7della legge8novembre1991,n.362, èinserito
il seguente:
«4-bis.Ciascunadellesocietàdicuialcomma1puòesseretitolaredell'eserciziodi nonpiùdiquattrofarmacieubicate nella provincia dove ha sede legale.»
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.
Art. 7, comma 2, del Codice Deontologico
Procedurediallestimento deipreparatigalenici.
- “Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” contenute nell’XI
edizione della Farmacopea Ufficiale.
- DM 18 novembre 2003 – Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali (NBP) semplificate.
- DM 22 giugno 2005 - Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali
ART. 1
1.Lefarmaciepubblicheeprivateapertealpubblicoelefarmacieinterneospedaliere cheallestisconopreparatiofficinalinonsterilisuscalaridottaepreparatimagistralinon sterilipossonoseguire,inalternativaalleprescrizionicontenuteneldecretoministeriale
18novembre2003,pubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaitalianan.11
del 15 gennaio 2004, le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia»
contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana,
21
approvatacondecretoministeriale2maggio2002,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.
115del18 maggio2002.
2.Restafermol'obbligodiosservarele«Normedibuonapreparazionedeimedicinaliin farmacia»,richiamatealcomma1,peripreparatiofficinaliemagistralisterilieperle preparazioni che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.
Art. 11 del Codice Deontologico
Diritto di libera scelta della farmacia
Legge 2 aprile 1968, n. 475
ART. 15
È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.
Art. 12, comma 2, del Codice Deontologico
Farmaci equivalenti
D.L. 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio2005,n.149
ART. 1
1.Ilfarmacista,alqualevengapresentataunaricettamedicachecontengalaprescrizionedi
unfarmacoappartenenteallaclassedicuiallaletterac)del comma10dell'articolo8della legge24dicembre1993,n.537,comemodificatodalla legge30dicembre2004,n.311,è obbligatosullabasedellasuaspecificacompetenzaprofessionaleadinformareilpaziente dell'eventualepresenzaincommerciodimedicinaliaventiugualecomposizioneinprincipi
attivi,nonchéformafarmaceutica,viadisomministrazione,modalitàdirilascioedosaggio unitariouguali.Qualorasullaricettanonrisultiappostadalmedicol'indicazionedellanon sostituibilitàdelfarmacoprescritto,ilfarmacista,surichiestadelcliente,ètenutoafornire
un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italianadelfarmaco,entrotrentagiornidalladatadientratainvigoredelpresentedecreto,
compilaediffondeaimedicidimedicinagenerale,aipediatriconvenzionati,aglispecialisti
eagliospedalieri,nonchéalleaziendesanitarielocaliedalleaziendeospedalierel'elenco
dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia.
6-bis.Ilfarmacistachenonottemperaagliobblighiprevistidalpresentearticoloèsoggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre1992,n.539,esuccessivemodificazioni.Incasodireiterazionedelleviolazioni
22
può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.
Art. 20, comma 3, del Codice Deontologico
Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge 248/2006
DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito nellalegge4agosto 2006, n. 248
ART. 5
(vedi sopra sub art. 5, comma2 del Codice Deontologico)
Art. 24, comma 2, del Codice Deontologico
Stato di necessità
Art. 54 c.p.
Nonèpunibilechihacommessoilfattoperesservistatocostrettodallanecessitàdisalvare
sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
Ladisposizionedellaprimapartediquestoarticolosiapplicaancheselostatodinecessitàè determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
Legge 24 novembre1981,n.689
ART. 4
Nonrispondedelleviolazioniamministrativechihacommessoilfattonell'adempimentodi
undovereonell'eserciziodiunafacoltàlegittimaovveroinstatodinecessitàodilegittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgonoattivitàsocio-assistenzialeeleistituzionisanitarieoperantinelServiziosanitario nazionaleediloroamministratorinonrispondonodellesanzioniamministrativeeciviliche riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti,relativiaprestazionilavorativestipulatenellaformadelcontrattod'operae successivamentericonosciutecomerapportidilavorosubordinato,purchéesauritealladata
del 31 dicembre 1997.
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Art. 26, comma 2, del Codice Deontologico
Prescrizione di preparazionigaleniche magistrali - Limiti
D.L.17febbraio1998,n.23 convertito nella legge 8 aprile 1998,n. 94.
ART. 5
1.Fattosalvoildispostodelcomma2,imedicipossonoprescriverepreparazionimagistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europeaocontenutiinmedicinaliprodottiindustrialmentedicuièautorizzatoilcommercio
inItaliaoinaltroPaesedell'Unioneeuropea.Laprescrizionedipreparazionimagistraliper
uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presentecomma,qualoraquestisianocontenutiinprodottinonfarmaceuticiperusoorale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di
preparazionimagistraliperusoesternopuòincludereprincipiattividiversidaquelliprevisti
dalprimoperiododelpresentecomma,qualoraquestisianocontenutiinprodotticosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità peresigenze di tutela della salute pubblica.
2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenutiinspecialitàmedicinalilacuiautorizzazioneall'immissioneincommerciosiastata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
3.Ilmedicodeveottenereilconsensodelpazientealtrattamentomedicoespecificarenella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimentonumericooalfanumericodicollegamentoadatid'archivioinpropriopossesso
che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al
Ministerodellasanitàperleopportuneverifiche,ancheaifinidell'eventualeapplicazione
dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991,n. 178.
5.Ledisposizionideicommi3e4nonsiapplicanoquandoilmedicinaleèprescrittoper indicazioniterapeutichecorrispondentiaquelledeimedicinaliindustrialiautorizzatiabase dello stesso principio attivo.
6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente
articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre1946,n.233.
Art. 27 del Codice Deontologico
Violazione di norme convenzionali
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
ART. 48
decimo comma
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Gli ordini e collegi professionali sono tenuti … a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502
ART. 8
3.GliOrdiniediCollegiprofessionalisonotenutiavalutaresottoilprofilodeontologicoi comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli OrdiniodaiCollegisonodecisidallaCommissionecentralepergliesercentileprofessioni sanitarie.
Art. 33 del Codice Deontologico
Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge 248/2006
DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248
ART. 5
(vedi sopra sub art. 5, comma2 del Codice Deontologico)
Art. 36 del Codice Deontologico
Riservatezza e segreto professionale
DLgs 30 giugno 2003,n. 196
ART. 83
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restandoquantoprevistodalleleggiedairegolamentiinmateriadimodalitàditrattamento
dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
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d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazionedianamnesi,avvengainsituazionidipromiscuitàderivantidallemodalità
o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazioneditrattamentodeidati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa esseredatacorrettamentenotiziaoconfermaanchetelefonica,aisoliterzilegittimati,diuna prestazionedi pronto soccorso;
g)laformaleprevisione,inconformitàagliordinamentiinternidellestruttureospedalieree territoriali,diadeguatemodalitàperinformareiterzilegittimatiinoccasionedivisitesulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h)lamessainattodiprocedure,anchediformazionedelpersonale,diretteaprevenirenei confrontidiestraneiun'esplicitacorrelazionetral'interessatoerepartiostrutture,indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i)lasottoposizionedegliincaricatichenonsonotenutiperleggealsegretoprofessionalea regole di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis.Lemisuredicuialcomma2nonsiapplicanoaisoggettidicuiall'articolo78,che ottemperanoalledisposizionidicuialcomma1secondomodalitàadeguateagarantireun
rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.
Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale).
Chiunque,avendonotizia,perragionedelpropriostatooufficio, odellapropriaprofessione
o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto,èpunito,sedalfattopuòderivarenocumento,conlareclusionefinoaunannoo
con la multa da euro 30 a euro 516.
Lapenaèaggravataseilfattoècommessodaamministratori,direttorigenerali,dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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