» Come si diventa » Dove lavora » Codice deontologico » La Fofi |
Attività e sbocchi occupazionali del farmacista SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEL FARMACISTACostituiscono sbocchi occupazionali per i farmacisti le attività connesse al possesso della laurea in Farmacia o in CTF e, ove occorra, all’abilitazione all’esercizio professionale e all’iscrizione all’Albo. In linea generale, si può comunque
distinguere a seconda che s’intenda svolgere la propria attività nell’ambito
del settore pubblico o nel settore privato.
Costituiscono sbocchi occupazionali per i farmacisti le attività connesse al possesso della laurea in Farmacia o in CTF e, ove occorra, all’abilitazione all’esercizio professionale e all’iscrizione all’Albo. I farmacisti espletano la
propria attività: 1.
nelle farmacie private, in
qualità di: a)
titolare (art. 122 TULS RD
n. 1265/1934); b)
gestore provvisorio (artt.
121, 129 e 378 TULS RD n. 1265/1934 – artt. 11 e 12 legge n. 475/1968); c)
direttore responsabile
(artt. 116, 120 e 378 TULS RD n. 1265/1934); d)
collaboratore; 2.
nelle farmacie di cui siano
titolari Enti pubblici, in qualità di direttore o collaboratore: a) farmacie comunali (artt. 372 e 378 TULS RD n. 1265/1934 – art. 10 legge n. 475/1968); b) aziende farmaceutiche municipalizzate (art. 1 legge n. 1084/1951 -- abrogato dall’art. 17, comma 61, della legge 127/1997 -- legge n. 44/1958); c)
farmacie di IPAB (art. 121 TULS RD
n. 1265/1934 – art. 33 RD n. 1706/1938); 3.
nell’ambito del SSN, in
qualità di: a)
farmacista dirigente di primo
e secondo livello (ex dirigente, coadiutore o collaboratore) nelle farmacie
interne degli ospedali (art. 10 legge n. 475/1968 – art. 22 DPR n. 128/1969 –
art. 47 legge n. 833/1978 – art. 1 DPR n. 761/1969 – artt. 1, 2 e 3 DPR n.
821/1984 – art. 15 DLgs n. 502/1992 e successive modificazioni); b)
farmacista dirigente di
primo e secondo livello (ex dirigente, coadiutore o collaboratore) negli uffici
e Servizi farmaceutici delle USL (art. 47 legge n. 833/1978 – art. 1 DPR n.
761/1979 – artt. 1, 2 e 3 DPR n. 821/1984 – art. 15 DLgs n. 502/1992 e
successive modificazioni); 4.
in qualità di direttore di
officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie
prime farmacologicamente attive (artt. 2, comma 7, 4 e 5 DLgs n. 178/1991); 5.
nell’ambito della produzione
e commercio di medicinali per uso veterinario, in qualità di: a)
esperto farmaceutico (art.
4, comma 6, DLgs n. 119/1992- DM Sanità 4 marzo 1993); b)
persona qualificata nelle
officine di produzione (artt. 13, 14 e 15 DLgs n. 119/1992); c)
responsabile della vendita
diretta al pubblico presso grossisti e produttori (art. 32, comma 2, DLgs n.
119/1992 – art. 6 DM 306/2001); d)
responsabile di magazzino
all’ingrosso (art. 2 DM 306/2001); 6.
in qualità di responsabile
di depositi e magazzini di medicinali per uso umano (art. 3, comma 1, lett. b,
DLgs n. 538/1992 – art. 5, comma 1-bis,
DL n. 390/1995 convertito nella legge n. 490/1995; la disposizione non riguarda
i magazzini e i depositi di medicinali per uso veterinario -- cfr. art. 31,
comma 4, DLgs. n. 119/1992 e DM 306/2001). Per quanto riguarda i magazzini di
distribuzione all’ingrosso di gas medicinali, l’art. 14, comma 4, del DLgs n.
538/1992 dispone che, in deroga all’art. 3, comma 1, lett. b, dello stesso
decreto, il direttore tecnico sia una persona che abbia un’approfondita
conoscenza delle norme e della prassi di corretta conservazione e distribuzione
dei gas medicinali, con un’esperienza pratica almeno biennale; 7.
in qualità di direttore di
officina di produzione e confezionamento di prodotti cosmetici (art. 10 legge
n. 713/1986) o di esperto responsabile dell’importazione di cosmetici da Paesi
extraeuropei (art. 9 DLgs n. 126/1997) o come “persona qualificata”
responsabile della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici per la
salute umana (art. 10 DLgs n. 126/1997); 8.
in qualità di direttore di
stabilimenti per la produzione di premiscele e mangimi (art. 7 legge n.
281/1963 modificato dall’art. 6 legge n. 399/1968 e dall’art. 2 DPR n. 152/1988
-- DPR n. 228/1992); 9.
nell’ambito delle Forze Armate,
nel comparto sanitario dell'Arma dei Carabinieri specialità sanità/farmacia,
nel Corpo Sanitario dell’Esercito e della Marina Militare, in qualità di
Ufficiale del Ruolo Normale del Corpo Sanitario dell’Esercito e della Marina
Militare, presso le farmacie degli ospedali militari e del Policlinico Militare
di Roma (Celio), presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di
Firenze, presso la Scuola di Sanità e Veterinaria Militare di Roma, presso le
sezioni farmaceutiche dei Comandi dei Servizi di Sanità e Veterinaria di
Regione Militare, presso gli organi direttivi del Dipartimento di Sanità e
Veterinaria dell’ispettorato logistico dell’Esercito, presso la Direzione
Generale della Sanità Militare, presso il Centro Studi e Ricerche del Corpo Sanitario
dell’Esercito ovvero, presso uno degli ospedali principali marittimi o presso
una delle infermerie autonome della Marina Militare (direttore responsabile di
farmacie militari – art. 121 TULS RD n. 1265/1934); 10. nelle erboristerie (art. 7
legge n. 99/1931); 11. in qualità di direttore
degli stabilimenti di produzione di antiparassitari, fitofarmaci, presidi
sanitari (art. 7 DPR n. 1255/1968); 12. in qualità di direttore
degli stabilimenti di produzione di gas tossici (artt. 6 e 15 RD n. 147/1927).
Va precisato che questa disposizione non riguarda i gas medicinali (cfr. art.
13, comma 4, del DLgs n. 538/1992); 13. in qualità di direttore
tecnico nello svolgimento dei servizi inerenti all’utilizzazione e alla
conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche di sorgenti di
acque minerali (art. 5 RD n. 1924/1919); 14. nell’industria farmaceutica,
in qualità di: informatore scientifico (art. 9 DLgs n. 541/1992), direttore del
“servizio scientifico” (art. 14 DLgs n. 541/1992), ricercatore, responsabile
del “servizio di farmacovigilanza” (art. 3 DLgs 44/1997), capo servizio
produzione, capo servizio controllo qualità, “regulatory affairs manager”, “product
manager”, etc; 15. negli Istituti di ricerca
pubblici e privati; 16. nelle amministrazioni dello
Stato – in particolare nei Ministeri della Sanità, delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali, dell’Industria, Commercio e Artigianato, delle Finanze
(secondo i rispettivi ordinamenti interni e i contratti collettivi del
comparto); 17. nelle Università, in qualità
di docenti, assistenti, ricercatori (secondo lo specifico ordinamento di
ciascun Ateneo); 18. nella Scuola (legge n.
1074/1971 – DM Istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 - DLgs 297/1994); 19. nelle Case di cura private; 20. negli Istituti di pena (come
dipendente del Ministero della Giustizia o come incaricato – artt. 43 e
seguenti legge n. 740/1970) nell’ambito del servizio farmaceutico da istituirsi
in ogni Istituto penitenziario (art. 11 legge n. 354/1975); 21. nei laboratori di analisi
bromatologiche e merceologiche; 22. nella Croce Rossa Italiana
(art. 70 legge n. 833/1978 - DPR n. 613/1980 -- relativamente al Corpo
militare: RD n. 484/1936 - legge 883/1941 - DLgsLgt n. 379/1946 e successive
modificazioni); 23. in qualità di responsabile
del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo negli
stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari
destinati a un’alimentazione particolare (art. 10 DLgs n. 111/1992); 24. in qualità di responsabile
dell’applicazione delle buone pratiche di
lavorazione nei centri di depurazione dei molluschi bivalvi vivi (art. 5
DLgs n. 530/1992); 25. in qualità di direttore
tecnico di officina di produzione di presidi medico-chirurgici (art. 5 DPR n.
392/1998).
|